Patrocinio a spese dello Stato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16 ai sensi dell’articolo unico del D.M. del 20 gennaio 2009. Inoltre per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. ( associazione di tipo mafioso) , di cui al D.P.R. N. 309/1990 ( T.U. in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti) limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 e 74 comma 1 ( associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti ( art. 76 comma 4 bis) Infine in deroga al limite di reddito indicato la persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 bis ( violenza sessuale), 609 quater ( atti sessuali con minorenne) e 609 octies ( violenza sessuale di gruppo) può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( art. 76 comma 4 ter T.U. N.115/2002)

Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90 ):
  • gli stranieri residenti nello stato
  • gli apolidi residenti nello stato
L'ammissione al patrocinio è esclusa (art. 91):
  • per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasine in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore
  • se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore
L'istanza (art. 79) modello scaricabile è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1), può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1 D.P.R. 115/2002) deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2 D.P.R. 115/2002) la sottoscrizione deve essere autenticata secondo le forme di seguito riportate (art. 78 co. 3 D.P.R. 115/2002):
  • dal difensore
  • apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
  • con produzione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).
Deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79 D.P.R.115/2002):
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
  • l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata:
  • all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co. 1 D.P.R. 115/2002)
  • il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co. 2 D.P.R. 115/2002)
  • se procede la Corte di Cassazione l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93 co. 1)
  • il richiedente detenuto, internato in un istituto può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co. 3)
  • il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co. 3 D.P.R. 115/2002)
nel caso di impossibilità di produrre la documentazione
  • di cui al’art. 79 co. 2( relativa a redditi prodotti all’estero) il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea produce, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 2)
  • prevista dall'art. 79 co. 3 il cittadino italiano produce, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 1)
Decisione sull'istanza
il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1 D.P.R. 115/2002)
  • nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
  • immediatamente se l'istanza è presentata in udienza
il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato
  • il decreto viene depositato in cancelleria
  • del deposito è comunicato avviso all'interessato
  • il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art.92 co. 2 D.P.R. 115/2002)
  • l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia
Ricorso
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso (art.99 co. 1 D.P.R. 115/2002):
  • entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
  • davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
  • l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art.99 co. 2)
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni:
  • all'ufficio del magistrato che procede
  • all'interessato
  • all'ufficio finanziario

contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Revoca
Il giudice può revocare ( art.. 112 t.u. N. 115/2002), anche d’ufficio, l’ammissione al beneficio sia nel corso del procedimento sia successivamente nell’ipotesi in cui emerga la mancanza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione. L’art.113 è una conseguenza della modifica dell’art.112 che prevede il ricorso contro il decreto di revoca.
Tale ricorso consente all’interessato di far valere le proprie ragioni contrarie alla revoca.

Modalità per la nomina del difensore
L’ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,istituiti presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito .

Costi del Giudizio
L’ammesso al patrocinio non deve affrontare alcuna spesa, tassa, imposta o versare compensi al proprio difensore o consulente.
Tutte le spese ed i costi sono anticipati dallo Stato. Qualora il cittadino non abbia i requisiti previsti dalla legge necessari per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, è tenuto ad affrontare i costi dei procedimenti giudiziali . In questo caso, oltre al compenso dovuto all’avvocato per l’attività espletata ed oltre alle eventuali spese di consulenza tecnica, dovrà affrontare le seguenti spese ed imposte:

  1. Indagato - imputato:
    • Diritti di richiesta e rilascio copie;
    • Eventuali pese di consulenza tecnica di parte;
    • Eventuali spese relative ad indagini difensive.
  2. Parte Offesa- Parte Civile:
    • Diritti di richiesta e rilascio copie;
    • Eventuali pese di consulenza tecnica di parte;
    • Eventuali spese relative ad indagini difensive;
    • Spese di notificazione degli atti;
    • Contributo unificato proporzionale al valore della causa;
    • Tassa di registro della sentenza.