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Iscrizioni a ruolo
Contributo unificato spese atti giudiziari
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile , amministrativo e
tributario. Nel processo penale è dovuto solo per l’esercizio dell’azione civile ed in caso di accoglimento
di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Questa forma di pagamento
semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
Come si paga
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale; le tabaccherie mediante lottomatica; il modello F23.
All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti dall'art. 13 T.U. in materia di giustizia D.Lgs. del 30/05/2002 n. 115 vedi tabella degli importi.
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente e altra procedura indicata all'art. 10 Testo Unico. Se il versamento è effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio e di valori bollati la ricevuta è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante il pagamento e l'importo.
Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Anche la norma che prevede l'esenzione della procedura deve risultare sull'atto introduttivo.
La parte che per prima si costituisce, che deposita il ricorso introduttivo, deve anticipare i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione ( per la notificazione a richiesta dell'ufficio) per la somma di € 8,00 applicando le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, eccetto che nei processi in totale esenzione.
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del testo unico in materia di spese di giustizia e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al tasso legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo
Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a proceder al contestuale pagamento integrativo. Le altre partii, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Ricevere un appello a ruolo:
- Nota di iscrizione (modulo scaricabile)
E’ obbligatorio presentare la nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria del lavoro,
disponibile nella sezione modulistica del sito.
Al ricorso in originale vanno allegate:
- n° 4 copie del ricorso se lo stesso va notificato ad un solo resistente (una copia in più per ogni altra parte)
- una copia autentica più una fotocopia della sentenza impugnata
Il numero delle copie della comparsa di risposta va raddoppiato in caso di proposizioni di appello incidentale.
Iscrizione al ruolo:
All'atto della costituzione dell'appellante o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione dell'appellato, il
cancelliere, su presentazione della nota di iscrizione al ruolo, iscrive la causa sul ruolo generale (art.168 c.p.c.).
La nota di iscrizione al ruolo:
Modulo nota di iscrizione a ruolo deve contenere (art. 71 disp. att.c.p.c.):
- l'indicazione delle parti e del procuratore che si costituisce
- il codice fiscale delle parti
- il codice fiscale dell'avvocato
- l'oggetto della domanda
- il numero e l'anno della sentenza appellata
- N.R.G. e il grado
- la data di notificazione dell'atto di appello
- l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti
- ricevuta del versamento del contributo unificato
- marca da € 8,00
In essa sarà indicato altresì se ricorrono motivi particolari per l'assegnazione della causa all'una o all'altra sezione. La cancellerie è fornita di lettori ottici per i codici a barre delle note di iscrizione.
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