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22/06/2022  - pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022
Pubblichiamo la nuova formulazione dell’art. 543 c.p.c., in vigore a partire dal 22 giugno 2022, come modificato dalla legge delega 206/2021 (art. 43) che ha aggiunto due commi, subito dopo il quarto:
"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."